Specifica su materiale assorbente D.M. 24 Gennaio 2011, n.20
DECRETO 24 gennaio 2011, n. 20 (Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto, in particolare, l'articolo 195, comma 2, lettera q), del predetto decreto, che prevede l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testata da Universita' o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito
e sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attivita' esercitata;
Visto il successivo comma 4 dell'articolo 195 del decreto legislativo medesimo il quale prevede che le norme tecniche di cui al comma 2 del medesimo articolo sono adottate con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della attivita' produttive, della salute e dell'interno, con decreto del 2 maggio 2006 ha adottato la misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui debbono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, alla ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori;
Considerato altresi' che il decreto non e' stato adottato in conformita' con quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, nonostante quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale, non e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Ravvisata la necessita' di adottare le norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera q) del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalita' previste dalla legge di autorizzazione anche al fine di fornire certezze comportamentali agli operatori del settore nonche' alle autorita' deputate al controllo;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere n. 700/2010 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988 ed il relativo nulla-osta n. DAGL/6.1.6/2009/7/2153 del 25 marzo 2010;
A d o t t a
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto, in particolare, l'articolo 195, comma 2, lettera q), del predetto decreto, che prevede l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testata da Universita' o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito
e sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attivita' esercitata;
Visto il successivo comma 4 dell'articolo 195 del decreto legislativo medesimo il quale prevede che le norme tecniche di cui al comma 2 del medesimo articolo sono adottate con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della attivita' produttive, della salute e dell'interno, con decreto del 2 maggio 2006 ha adottato la misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui debbono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, alla ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori;
Considerato altresi' che il decreto non e' stato adottato in conformita' con quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, nonostante quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale, non e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Ravvisata la necessita' di adottare le norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera q) del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalita' previste dalla legge di autorizzazione anche al fine di fornire certezze comportamentali agli operatori del settore nonche' alle autorita' deputate al controllo;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere n. 700/2010 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988 ed il relativo nulla-osta n. DAGL/6.1.6/2009/7/2153 del 25 marzo 2010;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. La determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo presso gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori medesimi ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' effettuata con le modalita' riportate nell'allegato 1 al presente decreto.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 gennaio 2011
ALLEGATO 1
Determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo.
Premessa
(a) Le sostanze assorbenti e neutralizzanti devono essere preventivamente testate dalle Universita' e dagli istituti specializzati.
(b) Nella certificazione di rispondenza funzionale deve essere precisato il quantitativo di prodotto occorrente per il completo assorbimento e la perfetta neutralizzazione di un litro di soluzione acida che, essendo ragionevolmente riferita ad elementi carichi, presenta una densita' di circa 1,27 kg/dmc,
(c) Nel caso di elementi in cui l'elettrolito si presenta in forma gelatinosa (Batterie al gel]), il quantitativo di prodotto occorrente per la neutralizzazione dell'unita' di volume rimane inalterato in quanto, a parita' di capacita', gli elementi contengono la stessa quantita' di sostanza elettrolitica, liquida o gelatinosa, con identica percentuale di acido solforico.
(d) Il prodotto testato deve essere utilizzato secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e tassativamente sostituito alla scadenza del termine di validita' della sua piena efficacia, termine che deve essere indicato in modo evidente su ciascun contenitore .... continua la lettura
Art. 1 Ambito di applicazione
1. La determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo presso gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori medesimi ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' effettuata con le modalita' riportate nell'allegato 1 al presente decreto.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 gennaio 2011
ALLEGATO 1
Determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo.
Premessa
(a) Le sostanze assorbenti e neutralizzanti devono essere preventivamente testate dalle Universita' e dagli istituti specializzati.
(b) Nella certificazione di rispondenza funzionale deve essere precisato il quantitativo di prodotto occorrente per il completo assorbimento e la perfetta neutralizzazione di un litro di soluzione acida che, essendo ragionevolmente riferita ad elementi carichi, presenta una densita' di circa 1,27 kg/dmc,
(c) Nel caso di elementi in cui l'elettrolito si presenta in forma gelatinosa (Batterie al gel]), il quantitativo di prodotto occorrente per la neutralizzazione dell'unita' di volume rimane inalterato in quanto, a parita' di capacita', gli elementi contengono la stessa quantita' di sostanza elettrolitica, liquida o gelatinosa, con identica percentuale di acido solforico.
(d) Il prodotto testato deve essere utilizzato secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e tassativamente sostituito alla scadenza del termine di validita' della sua piena efficacia, termine che deve essere indicato in modo evidente su ciascun contenitore .... continua la lettura
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